AVIS - Legislazione Trasfuzionale              CAVA MANARA
 
 

Protocolli per l'accertamento della idoneità
del donatore di sangue ed emoderivati

Decreto Ministeriale 15/1/91 - Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 20 del 24/1/1991

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Decreta:

E' approvato l'articolato concernente i protocolli per l'accertamento della idoneità del donatore di sangue e di emocomponenti, composto di 35 articoli e 2 allegati, uniti al presente decreto del quale costituiscono parte integrante a tutti gli effetti.

Articolo 1 Articolo 13 Articolo 25
Articolo 2 Articolo 14 Articolo 26
Articolo 3 Articolo 15 Articolo 27
Articolo 4 Articolo 16 Articolo 28
Articolo 5 Articolo 17 Articolo 29
Articolo 6 Articolo 18 Articolo 30
Articolo 7 Articolo 19 Articolo 31
Articolo 8 Articolo 20 Articolo 32
Articolo 9 Articolo 21 Articolo 33
Articolo 10 Articolo 22 Articolo 34
Articolo 11 Articolo 23 Articolo 35
Articolo 12 Articolo 24


Articolo 1

Il donatore deve essere persona sana: la procedura per questo accertamento costituisce l'atto più importante della selezione. Essa si articola nei seguenti tempi successivi:

  1. compilazione di una scheda di accettazione e firma di consenso su modulo allegato;
  2. raccolta a ogni donazione di dati amnestetici (risposte alle domande contenute nel modulo di consenso);
  3. esame obiettivo;
  4. esami di laboratorio;
  5. altre indagini cliniche e strumentali a giudizio del medico.

Articolo 2

Scheda di accettazione

Le domande devono essere semplici e di facile comprensione al fine di ottenere informazioni precise. Un operatore sanitario deve essere disponibile per dare eventuali delucidazioni al donatore.
Dopo la compilazione della scheda il donatore deve firmare il modulo di consenso (allegato 1).
I dati anagrafici e clinico laboratoristici devono essere registrati e aggiornati in uno schedario donatori e conservati per almeno cinque anni.
La scheda deve contenere cognome e nome, luogo e data di nascita, indirizzo e numero di telefono del domicilio e del posto di lavoro, sesso, codice fiscale e sanitario, associazione o federazione di appartenenza del donatore.

Articolo 3

Anamnesi

Articolo 4

Visita medica generale

Consiste in un esame clinico mirato a valutare le condizioni generali di salute del donatore, con particolare attenzione a situazioni quali debilitazione, iponutrizione, anemia, ittero, cianosi, instabilità mentale, intossicazione alcoolica, uso di stupefacenti ed abuso di farmaci.


Titolo II
CONTROLLI LABORATORISTICI E STRUMENTALI DEL DONATORE

Articolo 5

Esami obbligatori ad ogni donazione

Articolo 6

Esami obbligatori per il donatore periodico

Per donatore periodico si intende chi si presenta ad una struttura trasfusionale per la seconda volta e successive.

Il donatore periodico va inoltre definito donatore attivo se esegue almeno una donazione ogni due anni.

Il donatore periodico deve essere sottoposto alla seconda donazione e successivamente ogni tre donazioni per gli uomini ed ogni due donazioni per le donne ai seguenti esami: