AVIS - Legislazione Trasfuzionale CAVA MANARA |
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Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere, in attesa del riordino del settore ed al fine di tutelare la salute pubblica, una disciplina transitoria dei requisiti per la produzione di emoderivati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 24 settembre 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità;
«3. I centri di produzione di emoderivati devono essere dotati di adeguate dimensioni, essere ad avanzata tecnologia, avere sede in territorio nazionale ed essere in grado di produrre almeno albumina, immunoglobuline di terza generazione e concentrati dei fattori della coagulazione, secondo le più moderne conoscenze relative alla sicurezza trasfusionale del paziente ricevente.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Data a Roma, addì 27 settembre 1993
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
GARAVAGLIA, Ministro della Sanità
Visto, il Guardasigilli CONSO