AVIS - Legislazione Trasfuzionale              CAVA MANARA
 
 
Decreto 5 novembre 1996
Aggiornamento del prezzo unitario di cessione del sangue e degli emocomponenti
tra Servizi sanitari pubblici e privati, uniforme per tutto il territorio nazionale

G.U. n° 294 del 16/12/96

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

VISTO l'art. 4, comma 1, n. 6); l'art. 6, primo comma, lettera C) a l'art. 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale;

VISTA la legge 4 maggio 1990, n. 107 concernente la "Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati" e i decreti ministeriali attuativi;

VISTO in particolare l'art. 1, comma 6, della predetta legge n. 107 del 1990;

VISTO il proprio decreto 18 settembre 1991 con il quale è stato determinato il "prezzo unitario di cessione delle unità di sangue tra servizi sanitari, uniforme per tutto il territorio nazionale";

VISTO il proprio decreto 22 novembre 1993, con il quale il prezzo unitario è stato aggiornato;

RITENUTO che occorre provvedere ad un ulteriore aggiornamento;

SENTITA la Commissione Nazionale per il Servizio Trasfusionale che, nella seduta del 2 maggio 1996 ha proposto di aggiornare il precitato prezzo di cessione delle unità di sangue, incrementando le singole tariffe stabilite con il decreto 22 novembre 1993 dell'aumento percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale calcolato dall'ISTAT per gli anni 1993, 1994 e 1995, nella misura del 14%; e di dover aggiornare in particolare la tariffa relativa a: "costi per il personale e l'assicurazione R.C.", all'interno della voce: "Costi per l'attività di raccolta" allegato B del D.M. 22/11/93) della quota ulteriore del 7%, tenuto anche conto di quanto disposto per i lavoratori autonomi, dall'art. 2 della legge 8/8/1995, n. 335;

VISTO l'art 3 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266;

SENTITA la Conferenza Stato Regioni;

DECRETA:

Art. 1
1. II prezzo unitario di cessione del sangue e degli emocomponenti tra Servizi Sanitari pubblici e privati, uniforme per tutto il territorio nazionale, viene, in via transitoria, adeguato sulla base di una rivalutazione dei costi di cui agli allegati A B C D del DM 22/11/93 pari all'aumento percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale calcolato dall'ISTAT per gli anni 1993, 1994 e 1995 nella misura del 14%, nonchè sulla base di un aggiornamento della valutazione relativa ai costi per il personale e l'assicurazione R.C. all'interno della voce: "Costi per l'attività di raccolta", di cui all'allegato B del citato D.M. 22/11/93, per un'ulteriore quota del 7%.

Art. 2
1. Il prezzo complessivo per le unità di sangue intero in sacca multipla, con soluzione additiva di 450 ml +/- 10%, e classificata è pari a L. 190.730 (costi associativi L. 26.220 + costi raccolta L. 71.030 + costi esecuzione controlli L. 93.480).

Art. 3
1. Il prezzo unitario per gli emocomponenti, uniforme su tutto il territorio nazionale, viene definito nella seguente tabella:

Emocomponenti Prezzo
a) Concentrato eritrocitario (280 ml +/- 20%) 190.730
b) Plasma fresco congelato
(congelato entro sei ore dal prelievo) (205 ml +/- 20%)
28.500
c) unità di plasma da aferesi
(non inferiore a 500 ml)
171.000
d) Concentrato piastrinico da singola unità
(0,6 x 10 elevato alla 11° potenza piastrine)
31.920
e) Concentrato piastrinico o leucocitario da aferesi
(3,5 x 10 elevato alla 11° potenza piastrine)
(1 x 10 elevato alla 10° potenza leueociti)
798.000
f) Concentrato piastrinico da plasma-piastrino-aferesi
(1,8 x 10 elevato alla 11° potenza piastrine)
285.000
g) Crioprecipitato
(contenuto minimo di fattore VIII pari a 100 UI)
51.300
h) Procedura di autotrasfusione mediante predeposito e per singola unità 114.000
Maggiorazioni
a) Rimozione del buffy-coat per unità 6.840
b) Deleucocitazione mediante filtrazioni
(per ogni filtro impiegato)
79.800
c) Procedura completa congelamento/scongelamento cellule (eritrociti o piastrine) 399.000
d) Lavaggio cellule manuale 57.000
e) Lavaggio cellule con separatore 114.000
f) Irradiazione 68.400

Art. 4
Ai sensi dell'art. 1, comma 4. Della legge 4 maggio 1990 n. 107, la cessione del sangue ed emoecomponenti ai pazienti è gratuita.
I prezzi del presente decreto riguardano la cessione d sangue ed emocomponenti tra servizi sanitari
I1 presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 5 novembre 1996

Il Ministro: Bindi