Disposizioni sull'importazione
ed esportazione del sangue umano e dei suoi derivati, per uso terapeutico,
profilattico e diagnostico.
Decreto Ministeriale
12/6/91 - Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 148 del 26/6/1991
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visti gli articoli 4,
comma 1, punto 6, e l'art. 6, primo comma, lettera c), della legge 23 dicembre
1978, n° 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;
Vista la legge 4 maggio
1990, n° 107, recante la «Disciplina per le attività trasfusionali relative
al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati»;
Visto in particolare
l'art. 15, comma 1 e 3 della legge 4 maggio 1990, n° 107, che autorizza il
Ministro della sanità a fissare le modalità per l'importazione ed esportazione
del sangue umano conservato e dei suoi derivati;
Visto il decreto ministeriale
27 dicembre 1990, che stabilisce le «caratteristiche e modalità per le donazioni
del sangue ed emoderivati»;
Sentito il parere della
Commissione nazionale per il servizio trasfusionale, di cui all'art. 12 della
Legge 4 maggio 1990, n° 107, nominata con decreto del Ministro della Sanità
il 26 giugno 1990;
L'importazione
di sangue umano, emocomponenti, plasma, plasmaderivati ad uno stato intermedio
di lavorazione, per uso terapeutico, profilattico e diagnostico, viene autorizzata
di volta in volta dal Ministero della sanità, anche in relazione allo stato
di avanzamento del piano di incremento produttivo di plasma nazionale.
Il Ministero della sanità
consente l'importazione dei suddetti prodotti dopo aver accertato l'origine
del sangue o del plasma e dopo aver acquisito da parte delle autorità sanitarie
e dei produttori dei Paesi esportatori le garanzie necessarie e i dettagli
delle metodiche utilizzate per assicurare la protezione dei donatori e dei
riceventi.
L'autorizzazione è altresì
concessa a condizione che il richiedente sia in grado di eseguire sul prodotto
importato i controlli previsti dalla Farmacopea ufficiale, stabiliti con appositi
provvedimenti del Ministero della sanità e raccomandati da norme internazionali
e possa assicurare in qualsiasi momento e per qualsiasi evenienza la documentazione
relativa alla selezione dei donatori.
I requisiti cui debbono
corrispondere le importazioni di plasma e di plasmaderivati sono fissati almeno
con cadenza annuale su proposta del Consiglio superiore della sanità, sentite
la Commissione nazionale per il servizio trasfusionale e la Commissione nazionale
AIDS, tenendo conto delle acquisizioni scientifiche in materia e della esigenza
di realizzare l'autosufficienza nazionale.
Nei casi in cui
necessità e urgenza determinati da eventi straordinari il Ministro della sanità
può procedere direttamente all'importazione dei prodotti di cui all'art. 1
e alla successiva distribuzione tramite centri regionali di coordinamento
e compensazione, di cui all'art. 4, comma 2, lettera d), della legge 4 maggio
1990, n° 107.
L'esportazione
dei prodotti di cui all'art, 1 potrà essere consentita a condizione che risulti
prioritariamente soddisfatto il fabbisogno nazionale relativo allo specifico
prodotto per il quale viene chiesta l'autorizzazione all'esportazione.
I prodotti esportati
devono essere sottoposti a tutti i controlli di cui all'art. 1.
La domanda di
autorizzazione di importazione o esportazione deve essere indirizzata al Ministero
della sanità, direzione generale del servizio farmaceutico e deve indicare:
il tipo di prodotto
e la quantità che si intende importare o esportare;
la destinazione d'impiego;
il Paese di provenienza
o di destinazione;
il mezzo di trasporto
designato;
la frontiera di passaggio.
Alla domanda deve essere
allegata una attestazione responsabilizzante relativa ai controlli di cui
all'art. 1, comma 2 e 3.
Non è soggetta
a preventiva autorizzazione la importazione o l'esportazione di campioni di
sangue, siero o plasma umani destinati ad indagini diagnostiche sui campioni
stessi. Detti campioni debbono essere contenuti in recipienti preferibilmente
di materiale infrangibile, chiusi ermeticamente e confezionati in modo tale
da rendere impossibile lo spargimento all'esterno del loro contenuto in caso
di rottura, a salvaguardia del personale addetto alla manipolazione dei campioni
stessi.
L'importazione
di specialità medicinali costituite da plasmaderivati legalmente in commercio
nel Paese di provenienza ma non ancora registrate in Italia è sottoposta ad
autorizzazione del Ministero della sanità e può essere consentita in mancanza
di analoghe alternative terapeutiche e a condizione che:
le specialità medicinali
stesse risultino preparate nei Paesi d'origine con requisiti equivalenti
a quelli richiesti nello Stato;
la richiesta di importazione
sia accompagnata da dichiarazione del sanitario che si assume la responsabilità
dell'impiego caso per caso, vidimata dalla competente autorità sanitaria
locale.