AVIS - Legislazione Trasfuzionale
CAVA MANARA
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Indicazioni per l'istituzione
del registro del sangue
in ciascuna regione e provincia autonoma
Decreto Ministeriale
18 giugno 1991 - Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 167 del 18/7/1991
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Vista la legge 4 maggio
1990, n° 107, «Disciplina per le attivitą trasfusionali relative al sangue umano
ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati» ed in particolare,
l'art. 1, comma 7 che autorizza il Ministro della sanitą a fissare le indicazioni
per la istituzione del registro del sangue in ciascuna regione e provincia autonoma;
Sentito il parere espresso dalla Commissione nazionale per il servizio trasfusionale,
nominata con decreto del Ministro della sanitą 26 giugno 1990, ai sensi dell'art.
12 della predetta legge n° 107/1990; Vista la legge 13 marzo 1958, n° 296;
DECRETA
Articolo
1
- Il registro del
sangue č un sistema informativo stabile per la conoscenza dei dati relativi
alla raccolta e alla distribuzione del sangue umano ed alle informazioni sul
complesso delle attivitą svolte dai servizi e centri di cui agli articoli
5 e 6 della legge nų 107/1990.
- Il registro si basa su
un questionario che viene compilato da responsabile di ogni servizio o centro
a cadenza semestrale. Esso va trasmesso alle regioni entro il giorno 15 del
mese successivo al semestre cui si riferisce.
- Il questionario č composto
da due sezioni: la prima attiene al movimento del sangue e suoi derivati;
la seconda riguarda informazioni sulla organizzazione dei servizi e dei centri.
Esso va trasmesso dalle regioni al Ministero della sanitą - Direzione generale
dei servizi di medicina sociale - Commissione nazionale per il servizio trasfuzionale
e all'Istituto superiore di sanitą entro il quindicesimo giorno successivo
a quello indicato al comma 2.
- L'Istituto superiore
di sanitą, con i dati raccolti dal registro prepara a cadenza semestrale un
rapporto che trasmette tempestivamente al Ministero della sanitą. L'Istituto
diffonde i dati inerenti la pratica trasfusionale secondo le direttive del
Ministero della sanitą.
Articolo
2
- Il questionario
riportato nell'allegato A č soggetto a modifiche ed integrazioni con le modalitą
previste dall'art. 1, comma 7, della legge n° 107/1990 tenendo conto anche
delle osservazioni e proposte delle regioni e provincie autonome.
- Al fine di consentire
alle regioni e provincie autonome di dotarsi di idonei mezzi informatici per
la gestione del registro del sangue, in base al questionario allegato al presente
decreto, questi non verrą modificato prima del quarto anno di applicazione.
Il presente decreto
sarą pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 giugno 1991
Il Ministro: DE LORENZO