AVIS - Legislazione Trasfuzionale              CAVA MANARA
 
 

Indicazioni per l'istituzione del registro del sangue
in ciascuna regione e provincia autonoma

Decreto Ministeriale 18 giugno 1991 - Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 167 del 18/7/1991

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 4 maggio 1990, n° 107, «Disciplina per le attivitą trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati» ed in particolare, l'art. 1, comma 7 che autorizza il Ministro della sanitą a fissare le indicazioni per la istituzione del registro del sangue in ciascuna regione e provincia autonoma;
Sentito il parere espresso dalla Commissione nazionale per il servizio trasfusionale, nominata con decreto del Ministro della sanitą 26 giugno 1990, ai sensi dell'art. 12 della predetta legge n° 107/1990; Vista la legge 13 marzo 1958, n° 296;

DECRETA

Articolo 1
  1. Il registro del sangue č un sistema informativo stabile per la conoscenza dei dati relativi alla raccolta e alla distribuzione del sangue umano ed alle informazioni sul complesso delle attivitą svolte dai servizi e centri di cui agli articoli 5 e 6 della legge nų 107/1990.

  2. Il registro si basa su un questionario che viene compilato da responsabile di ogni servizio o centro a cadenza semestrale. Esso va trasmesso alle regioni entro il giorno 15 del mese successivo al semestre cui si riferisce.

  3. Il questionario č composto da due sezioni: la prima attiene al movimento del sangue e suoi derivati; la seconda riguarda informazioni sulla organizzazione dei servizi e dei centri. Esso va trasmesso dalle regioni al Ministero della sanitą - Direzione generale dei servizi di medicina sociale - Commissione nazionale per il servizio trasfuzionale e all'Istituto superiore di sanitą entro il quindicesimo giorno successivo a quello indicato al comma 2.

  4. L'Istituto superiore di sanitą, con i dati raccolti dal registro prepara a cadenza semestrale un rapporto che trasmette tempestivamente al Ministero della sanitą. L'Istituto diffonde i dati inerenti la pratica trasfusionale secondo le direttive del Ministero della sanitą.

Articolo 2
  1. Il questionario riportato nell'allegato A č soggetto a modifiche ed integrazioni con le modalitą previste dall'art. 1, comma 7, della legge n° 107/1990 tenendo conto anche delle osservazioni e proposte delle regioni e provincie autonome.

  2. Al fine di consentire alle regioni e provincie autonome di dotarsi di idonei mezzi informatici per la gestione del registro del sangue, in base al questionario allegato al presente decreto, questi non verrą modificato prima del quarto anno di applicazione.

    Il presente decreto sarą pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 18 giugno 1991

    Il Ministro: DE LORENZO